In accordo con quanto previsto dall’Art. 29, comma 2 del Decreto legislativo n. 33/2013.
L’Ordine non adotta la specificazione di nuovi obiettivi e/o indicatori, l’integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti con atto dedicato, pertanto, eventuali specificazioni sono aggregate al rendiconto delle sezione di bilancio di previsione o consuntivo. Si rimanda pertanto a tali sezioni.
Inoltre in relazione alla Del. ANAC 777/21 è stata disposta l’esclusione dall’obbligo di pubblicazione della specifica sezione, per non compatibilità con la disciplina propria degli Ordini professionali (art. 29).
Pertanto la sezione non sarà completata.