Consiste in un tirocinio professionalizzante, è l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all’art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
Il periodo di tirocinio deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.
Tutti gli aspiranti all’esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti.

 

DURATA DEL TIROCINIO

La durata del tirocinio prevista per l’accesso alla libera professione regolamentata è pari a:

  • 18 mesi per i tirocinanti in possesso di Diploma;
  • 6 mesi per i tirocinanti in possesso di Laurea triennale.

 

TITOLO DI STUDIO
Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario essere in possesso dei titoli di studio presenti nell’art. 3 comma 1 del Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10 del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137  – presente nei “Riferimenti” in formato pdf – .

Si riportano  pertanto i requisiti base per l’ammissione al Registro dei Praticanti e si rimanda, per i dettagli, al succitato Regolamento sul tirocinio.

  • Diploma di Perito  Industriale;
  • Diploma di Maturità Tecnica Industriale;
  • Laurea triennale, comprensiva del tirocinio semestrale, in: Edilizia, Ingegneria logistica e della produzione, Ingegneria meccanica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria energetica, Metodologie fisiche, Analisi chimico-biologiche, Chimica, Informatica, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria chimica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria delle materie plastiche, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Scienze e tecniche cartarie, Tecnologie alimentari;
  • Diploma universitario triennale;
  • Diploma di Perito  Industriale/di Maturità Tecnica Industriale con frequenza con esito positivo a corso I.T.S. della durata di quattro semestri comprensivi di tirocini non inferiore a sei mesi;
  • Diploma di Perito  Industriale/di Maturità Tecnica Industriale con frequenza con esito positivo a corso I.F.T.S. della durata di quattro semestri comprensivi di tirocini non inferiore a sei mesi.

 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
L’iscrizione nel registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale, rivolta all’Ordine territoriale di residenza o di domicilio del richiedente.
L’Ordine territoriale provvede alla delibera di iscrizione entro 30 giorni o al suo rigetto motivato entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda.

 

INTERRUZIONE DEL TIROCINIO
Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per malattia non superiori ai 20 giorni) sospende la durata del tirocinio e va comunicata a cura del praticante all’Ordine, con le modalità stabilite dal Regolamento del Tirocinio dd. 31.10.2014.
Qualora l’interruzione del tirocinio non sia superiore ai tre mesi, senza giustificato motivo, il Consiglio deve pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione.
Se l’interruzione del tirocinio senza giustificato motivo (gravidanza, puerperio, malattia, cessazione temporanea attività del datore di tirocinio) sia oltre sei mesi comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso all’esame di stato, del periodo di tirocinio precedentemente svolto.

 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante deve eseguire diligentemente le disposizioni del datore di tirocinio garantendo la massima riservatezza sulle notizie acquisite ed è tenuto all’osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di tirocinio, il tirocinante, al termine di ogni semestre dalla data di iscrizione, deve presentare al Consiglio un attestato sottoscritto dal professionista/ente/società comprovante la frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte. La presentazione dell’attestazione convalida il periodo di tirocinio. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento del tirocinio.
Attestazioni presentate in ritardo comportano l’interruzione del periodo di tirocinio. In mancanza di invio della
prima attestazione comporta il non inizio del periodo di praticantato.

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI TIROCINIO
Il professionista affidatario, sia in forma singola, associata o societaria, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.
Il professionista deve impegnarsi all’istruzione del tirocinante ed a produrre le dichiarazioni previste dal presente regolamento.

 

VALIDITA’ DEL CERTIFICATO DI TIROCINIO
Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato.


Quanto descritto in questa sezione non ha valenza giuridica. Per maggiori informazioni contattare la segreteria dell’Ordine.